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Cristiano Fiameni

A cura di Cristiano Fiameni, Direttore Tecnico Comitato Italiano Gas
Dall’intervento “Methane emissions: l’evoluzione della normativa”
SMART GRID DAYS 2025, 8 – 9 ottobre 2025.

Quello delle methane emissions è un tema che non possiamo esimerci dal trattare, dal momento che è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia. Vedremo, quindi, le linee sulle quali si è sviluppata l’attività durante il 2025 e le prospettive che possiamo intravedere nella fase applicativa di questo Regolamento, che è particolarmente complesso.

Le criticità operative del Regolamento sulle Methane Emissions

Il Regolamento è stato pubblicato a luglio del 2024 ed è entrato in vigore il 4 agosto dello stesso anno. È importante sottolineare questa data, perché da quel momento ha avuto origine una serie di scadenze di rilievo.

Questo provvedimento ha la particolarità di essere veramente molto invasivo. Infatti, non solo fissa gli obiettivi ma traccia anche il percorso, lasciando poco spazio al settore tecnico e provocando difficoltà dal punto di vista operativo, in quanto presenta forti limitazioni sulle modalità che, inevitabilmente, si scontrano con le necessità pratiche degli operatori.

Come già detto, il principale obiettivo dell’introduzione del Regolamento è ridurre le emissioni; a tal fine, queste vanno ricercate, trovate, quantificate, verificate e riparate. Questo si applica a tutta la filiera del gas: trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione.

Da una parte, il fatto di coprire l’intera filiera è positivo. Ma dall’altra, essendo quest’ultima molto diversificata, gli strumenti da utilizzare dovrebbero essere adeguati a ciascuna porzione di filiera. Nella realtà dei fatti, però, il Regolamento è a taglia unica, e dispone un unico modo di operare a prescindere che si debba intervenire su un impianto di rigassificazione o su una rete urbana distribuita in una città di milioni di abitanti. I requisiti e le modalità di intervento richieste sono quindi le medesime, ed è questo il nodo dal quale emergono le criticità applicative del Regolamento 2024/1787.

Gli adempimenti del Regolamento

Dall’entrata in vigore del provvedimento sulle Methane Emissions ci sono diversi adempimenti: alcuni sono a carico degli Stati membri, mentre altri sono a carico degli operatori o della Commissione.

Riguardo agli Stati membri, diversi Paesi europei non hanno ancora concluso l’attività di nomina dell’autorità competente. L’Italia, d’altra parte, ha già presentato un DDL e ha messo a disposizione delle e-mail ufficiali da parte del MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a cui gli operatori possono fare riferimento per le comunicazioni.

Anche gli operatori coinvolti, come detto, hanno alcuni adempimenti: ad agosto 2025, per esempio, dovevano presentare il primo report sulla ricerca delle fughe (LDAR) sull’anno precedente, e dovevano anche quantificare le emissioni, utilizzando dei fattori di emissione generici. Ciò significa che si potevano fare anche valutazioni più precise, ma il minimo richiesto era l’utilizzo di valori di letteratura dei fattori di emissione applicati ai propri asset.

Il Ministero ha comunicato che gran parte degli operatori è stato in grado di adempiere a tale obbligo. I problemi ci saranno però nei prossimi mesi, perché a partire da febbraio 2026 gli operatori dovranno presentare un’altra relazione utilizzando dei fattori di emissione specifici per il loro asset. Ciò richiede da parte degli operatori di eseguire un’importante attività di valutazione dei propri asset, e di come riportare questi dati a fattori che abbiano una collocazione realistica nel proprio sistema. Tutto questo non è semplice quindi ci saranno delle difficoltà.

Nel 2027, invece, gli operatori dovranno presentare una relazione riportando sia la quantificazione delle emissioni sui propri asset, sia la verifica tra le misure eseguite a terra e i riscontri in atmosfera, ovvero la riconciliazione. Una sfida piuttosto ambiziosa per il settore, dal momento che il Regolamento ha presentato i requisiti senza che fossero ancora disponili tutti gli strumenti.

Le norme tecniche a supporto

Un’altra questione da tenere in considerazione è rappresentata dagli strumenti, cioè le norme tecniche a supporto del provvedimento. Il Regolamento, infatti, non solo prevede che ci siano appunto delle norme tecniche a supporto di questa attività, ma prevede anche che tali norme possano essere riconosciute dalla Commissione Europea come strumenti attuativi. L’organismo che redige le norme è il CEN-Comitato Europeo di Normazione, a cui partecipano vari Paesi europei, tra cui l’Italia.

Esistono però degli aspetti critici in questo percorso. Il primo aspetto è che per redigere le norme serve una richiesta specifica da parte della Commissione (standardization request). Questa richiesta è stata presentata nel 2024 e c’è voluto diverso tempo per arrivare a una conclusione. Le ultime notizie ci dicono che la fase tecnica di confronto tra la Commissione e il CEN si è conclusa, e che si arriverà a breve alla firma del contratto. Dato che il contratto prevede tre anni per redigere le norme, le potremmo avere entro la fine del 2028. Pertanto, siamo di fronte a un’asimmetria: i requisiti più stringenti si applicano a partire dal 2027 mentre le norme ci saranno forse all’inizio del 2028. Questo rappresenta un primo problema.

Il secondo problema è che il Regolamento si è preso in carico gli onori e gli oneri di determinare in modo preciso anche requisiti di tipo tecnico e questo è diventato un elemento bloccante. Infatti, il Regolamento prevede che la Commissione pubblichi un atto delegato in cui sono indicati gli MDL (Minimum Detection Limit) sulle tecnologie e che dia indicazioni anche sui limiti per operare la prelocalizzazione. Il punto è che questi valori non sono ancora stati definiti.

Nel 2025 è uscito un primo documento di consultazione per gli stakeholder che avrebbe dovuto essere la base per produrne un successivo. La scadenza era il 5 agosto del 2025, ma non è stata rispettata. Pertanto, siamo di fronte a una doppia criticità: la prima è relativa a norme tecniche non disponibili a causa dei ritardi nell’emissione dei documenti previsti da parte della Commissione; la seconda riguarda l’aspetto pratico legato agli operatori. Questi ultimi, infatti, hanno degli obblighi che non possono rimandare, e per ottemperare a tali obblighi devono svolgere delle attività in campo che richiedono investimenti su tecnologie e strumentazioni.

Bisogna quindi considerare che vi sono anche investimenti fatti “al buio”, sperando che le best practice industriali vengano considerate in questo atto delegato e che di conseguenza tali investimenti vengano riconosciuti come validi. Purtroppo, è un momento di grande incertezza.

L’attività svolta fino a qui e i prossimi passi attesi

Cosa abbiamo fatto nel frattempo? CIG, attraverso gli esperti che i soci hanno messo a disposizione, ha partecipato ai lavori e ha fornito il proprio contributo portando la posizione italiana ai tavoli europei.

A livello europeo è da segnalare il contributo di Marcogaz, l’associazione internazionale no profit che rappresenta l’industria del gas europea. che ha prodotto delle linee guida applicative del Regolamento. Queste linee guida forniscono indicazioni sugli aspetti principali e introducono due elementi utili per gli operatori. In primo luogo, vengono forniti dei diagrammi esemplificativi del processo da seguire in conformità con il Regolamento; oltre a questo, viene introdotto un capitolo sul tema dei costi-benefici dell’attività che viene svolta: l’attività di riparazione della fuga non deve causare un danno ambientale superiore a quello provocato dalla fuga stessa.

Questo primo documento fornisce alcune indicazioni di massima che ci permettono di ipotizzare che questo concetto sarà ripreso nella richiesta di standardizzazione che la Commissione presenterà al CEN. Se così sarà, il CEN potrà sviluppare un capitolo dedicato alle indicazioni per gli operatori sui casi in cui “il gioco non vale la candela”. Soprattutto per chi opera nel settore della distribuzione, avere indicazioni del genere è molto importante perché i numeri in gioco sono davvero rilevanti.

Marcogaz nel 2024 ha pubblicato delle linee guida sulla parte del Venting & Flaring e ha commentato in maniera puntuale il primo documento di consultazione sui limiti proposti dalla Commissione che, in alcuni casi, erano considerati poco realistici per alcuni tipi di applicazione. Infatti, ci sono sia tecnologie consolidate sia tecnologie moderne, ma bisogna fare in modo che non ci sia un unico modo di operare: è necessario adottare un approccio neutrale al fine di ottenere il risultato voluto.

In vista della richiesta della Commissione, il CEN ha deciso di non pubblicare la bozza di progetto sul MRV (Monitoring, Reporting, Verification), iniziata nel 2022, ma di utilizzarla come base tecnica per sviluppare le norme in corso. Il comitato tecnico europeo CEN/TC 234 sta sviluppando, in parallelo, tre norme a supporto dell’attuazione del Regolamento:

  • La prima è sulla quantificazione delle fughe e la reportistica associata – MRV (art. 12).
  • La seconda è sulla LDAR, Leak Detection and Repair (art.14).
  • La terza è sul Venting & Flaring (art. 15, art. 16).

Quindi il CEN ha già predisposto delle bozze che, per poter essere sviluppate e inviate in inchiesta pubblica, necessitano dei due documenti che abbiamo citato nei paragrafi precedenti: la richiesta di standardizzazione e l’atto delegato.

Infine, in ambito CIG si è lavorato per la redazione di una linea guida nazionale che, nel rispetto dei requisiti di legge, conduca all’applicazione pratica del Regolamento per il settore della distribuzione, cercando di “tenere insieme” gli obblighi del provvedimento con le prescrizioni di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

L’attività si è conclusa a novembre 2025 ed è stata presentata in via preliminare al MASE.

Il Comitato Italiano Gas, costituito nel 1953, ha la finalità di migliorare la sicurezza e l’efficienza nell’uso dei gas combustibili. Nel 1960 è entrato a far parte dell’UNI, l’ente nazionale italiano di normazione, diventando così l’organo ufficiale italiano per l’unificazione normativa nel settore dei gas combustibili.

In quanto associazione che comprende membri istituzionali e non, il CIG copre con i suoi soci tutta la filiera, dall’import di gas fino a trasporto, distribuzione, stoccaggio, utilizzo, apparecchiature, dispositivi e installazioni.

A cura di Cristiano Fiameni, Direttore Tecnico Comitato Italiano Gas
Dall’intervento “Methane emissions: aggiornamenti normativi”
SMART GRID DAYS 2024, 18 – 19 Settembre 2024.

Quali sono le novità normative relative alle Methane Emissions che si sono concretizzate e che diventano operative?
Nella primavera del 2024 il Regolamento 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia è arrivato all’approvazione prima del Parlamento, poi del Consiglio e infine alla pubblicazione in Gazzetta  il 15 luglio 2024, con entrata in vigore il 4 agosto 2024.

Questo Regolamento è un dispositivo che ha un impatto enorme: non comporta l’adeguamento nazionale, ma è superipre alla legge nazionale.

Tutta la filiera del gas è coperta, perché un Regolamento di dettaglio così importante tratta settori industriali molto diversi (basti pensare, ad esempio, al sistema di stoccaggio o di rigassificazione e a quanto sia completamente diverso da un sistema di distribuzione cittadino) e questo ci porta a prevedere alcuni elementi di difficoltà dal punto di vista applicativo, perché è difficile avere una regola unica che funzioni per tutte le situazioni.

Vediamo in dettaglio alcuni punti salienti per comprendere meglio lo stato delle cose.

L’applicazione del Regolamento sulle Methane Emissions

Il Regolamento 2024/1787 stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione Europea, nonché per ridurle.

La riduzione può avvenire attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il Regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di metano.
Il Regolamento si applica:

  • alla ricerca e alla coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure alla raccolta e al trattamento del gas fossile;
  • al trasporto e alla distribuzione del gas naturale, eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali, nonché allo stoccaggio sotterraneo e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL.
CIG per Automa gli aggiornamenti normativi sulle methane emissions

Si applica a tutta la filiera per quanto riguarda il settore della distribuzione, quindi alle condotte stradali su suolo pubblico, mentre i gruppi di misura presso il cliente finale sono esclusi.

Per quanto riguarda le derivazioni di utenza, ci sono delle criticità dal punto di vista applicativo, perché il Regolamento si applica agli allacciamenti che partono dall’organo di presa e fanno sia una parte interrata che una parte aerea fino al gruppo di misura. Dal confine di proprietà fino al misuratore sono esclusi, ma sul suolo pubblico sono compresi.

Se da una parte l’azienda deve sempre fare la ricerca delle fughe, dall’altra le attività di reporting, riparazione e quantificazione legate al Regolamento non si applicano.

Applicazioni: l’articolo 15

Per quanto riguarda l’articolo 15 – Restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, più note come Venting and Flaring, il Regolamento è rimasto strutturato come in precedenza: c’è un sostanziale divieto, salvo che per ragioni di emergenza o di sicurezza; tuttavia, si segnala che le condizioni economiche non sono considerate limitative.

Questo approccio può essere giusto in un ambiente industriale, ma in una rete cittadina la situazione si complica. Reiniettare il gas di una tubazione non è come prendere un gas da una tubazione di una rete di trasporto. Quindi, in questo caso, sarà opportuno mettere la massima attenzione sulla sicurezza e, in alcune attività routinarie, sarà necessario fare una combustione in torcia invece di un rilascio in atmosfera.

Le autorità competenti: nomine e criticità

Una o più autorità competenti devono essere nominate dallo Stato Membro a sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (quindi entro il 5 febbraio 2025). L’autorità competente dovrà monitorare e garantire il rispetto del Regolamento, quindi riceverà tutti i dati e i report che poi deve valutare. In alcuni casi, può intervenire anche sui programmi di ispezione e può comminare delle sanzioni rispetto alla conformità o meno ai requisiti del Regolamento.

Per quanto riguarda i gestori invece, entro un anno devono presentare alle autorità competenti la relazione contenente la prima quantificazione delle emissioni. Quindi, per quanto riguarda le ispezioni, c’è un anno di tempo.

La situazione si complica, perché nell’Articolo 12 del Regolamento si parla di come tale attività di quantificazione debba essere svolta rispetto alle norme tecniche in corso di sviluppo e a quanto stabilito dall’Articolo 32, affermando poi che “Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori e le imprese seguono le pratiche industriali più avanzate e utilizzano le migliori tecnologie disponibili per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano”. Dopodiché si afferma che “i gestori e le imprese stabiliti nell’Unione possono utilizzare a tali fini gli ultimi documenti tecnici di orientamento dell’OGMP 2.0 approvati entro il 4 agosto 2024”: l’OGMP è una partnership internazionale considerata a supporto delle politiche dell’ONU, che già da anni si occupa di pratiche volontarie per la riduzione delle emissioni. Però non ci sono norme tecniche, e inoltre chi fa riferimento all’OGMP può usare solo ciò che è stato approvato prima dell’entrata in vigore del Regolamento. Questo purtroppo è un elemento che non aiuta a ridurre la confusione.

Le norme armonizzate: stesura e approvazione

Nel l’Articolo 32 del Regolamento, la Commissione chiede al CEN (Organizzazione Europea di Normazione) di lavorare per redigere norme armonizzate per:

  • la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all’articolo 12, paragrafo 5;
  • le indagini Leak Detection and Repair di cui all’articolo 14, paragrafo 1;
  • le apparecchiature necessarie, di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 5;
  • la quantificazione delle emissioni di metano di cui all’articolo 18, paragrafo 3; e
  • la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 25, paragrafo 2.

Una volta concluso il compito del CEM, la Commissione valuta se il progetto di norma che ha ricevuto è conforme o meno alla sua richiesta e, nel caso, le norme vengono pubblicate in Gazzetta. La Commissione però può adottare comunque atti delegati per stabilire ulteriori norme o parti di esse. La scadenza per la stesura di queste norme è la primavera 2027.

Quello che viene richiesto da Regolamento si rivolge a un settore industriale che non è pronto a tutti i livelli per far fronte alle richieste: alcuni livelli sono più avanzati e altri non lo sono per niente. Quindi, è necessario un periodo di adeguamento dal punto di vista tecnico per mettere in atto le specifiche tecniche, le pratiche industriali e le best practice necessarie.

Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite: criticità (e spiragli positivi)

Entro il 5 maggio 2025 per i siti esistenti (ed entro 6 mesi dalla data di entrata in funzione per i nuovi siti) i gestori devono presentare alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (programma LDAR).

Le tempistiche sono quindi un po’ strette, perché l’autorità deve essere nominata entro febbraio 2025, poi a maggio i gestori devono presentare il programma ed entro agosto devono aver fatto la prima ispezione.

Come funziona il rilevamento? Dopo aver fatto la ricerca delle fughe (al riguardo ci sono articoli e allegati che specificano esattamente il tipo di ricerca, le soglie, i limiti, eccetera), i gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui c’è un’emissione pari o superiore ai livelli specificati nel relativo allegato. Per comprendere meglio: nei casi peggiori possiamo trovarci a dei livelli che sono 500 o 1000 ppm, che è un valore bassissimo.

Una volta rilevate le fughe, la riparazione deve essere fatta immediatamente se possibile. Questo requisito si applica con più facilità a un settore industriale rispetto, ad esempio, alla rete del gas di una grande città. Il Regolamento afferma inoltre che “Se non può essere effettuata immediatamente dopo il rilevamento, la riparazione è oggetto di un nuovo tentativo il più presto possibile e comunque entro 5 giorni dal rilevamento ed è completata entro 30 giorni dal rilevamento”.

Ogni ritardo nella riparazione deve essere giustificato con un report, cosa che comporta un importante aggravio amministrativo, anche sproporzionato rispetto all’intervento operativo richiesto.

Il Regolamento lascia però un piccolo spiraglio nel caso in cui si dimostri che le perdite sono esigue e difficili da riparare, per cui l’attività continua di monitoraggio e riparazione potrebbe causare danni ambientali superiori al vantaggio della riparazione stessa. Pertanto, ci si affida anche al buon senso dell’attività, ma è una pratica difficile da applicare perché non esistono le regole, quindi dovremo attendere l’evoluzione nei prossimi mesi.

L’attività prenormativa Marcogaz

Markogaz, l’associazione internazionale no profit che rappresenta l’industria del gas europea, ha redatto dei documenti prenormativi sulle migliori tecniche da attuare per svolgere specifiche attività. I relativi documenti sono disponibili sul sito https://www.marcogaz.org e scaricabili liberamente: si tratta di una serie di 9 BATs (Best Available Tecniques) relativamente a “Venting and Flaring”.

Nel 2024 è stata realizzata la BAT 0, che è quella introduttiva, cioè “Introductory document to the Best Available Techniques to Reduce Methane Emissions from Venting and Flaring Activities in the Mid-downstream Gas Sector”.

Le successive BAT saranno:

  • BAT 1 – Reduce pressure before venting
  • BAT 2 – Mobile recompression
  • BAT 3 – Stationary recompression
  • BAT 4 – Flaring as replacement of venting
  • BAT 5 – High bleed continuous pneumatics mitigation
  • BAT 6 – Electrical or pneumatic air starters
  • BAT 7 – Use of nitrogen to purge LNG pipes
  • BAT 8 – LNG truck loading – dry coupling connectors
  • BAT 9 – Excess flow valves in new service lines

Inoltre è in corso l’elaborazione di una “Guidance for enhancing methane emission reduction and the application of the EU regulation on methane emission”.

A livello normativo, si sta concludendo un’attività che era iniziata alcuni anni fa sul progetto della quantificazione delle emissioni, con tre focus:

  1. Infrastruttura del gas (la parte di quantificazione e reporting), normata nell’Articolo 12 del Regolamento.
  2. Leak Detection and Repair, quindi come fare le indagini e i programmi di riparazione, Articolo 14.
  3. Infrastruttura del gas, ovvero, tutta la parte sulla venting and flaring, Articolo 15.

Come abbiamo visto, la parte tecnica di supporto agli articoli operativi del Regolamento è oggetto di progetti di norma in corso di elaborazione a livello CEM. I tempi non sono immediati, in quanto tali argomenti presentano due difficoltà: una oggettiva-tecnica, perché non è tutto già disponibile e consolidato, e una operativa, perché a livello europeo i Paesi sono molto diversi.

Il fatto di trovare un accordo su delle norme quando ci sono delle prassi operative o regolamenti nazionali variegati rende ancora più difficile la conclusione di un accordo.

La questione, quindi, è complicata, e ci sono parecchi esperti italiani che partecipano a queste attività cercando di dare il proprio contributo. Nei prossimi mesi ci saranno evoluzioni importanti che tutti gli operatori coinvolti dovranno tenere monitorate.

Il Comitato Italiano Gas, costituito nel 1953, ha la finalità di migliorare la sicurezza e l’efficienza nell’uso dei gas combustibili. Nel 1960 è entrato a far parte dell’UNI, l’ente nazionale italiano di normazione, diventando così l’organo ufficiale italiano per l’unificazione normativa nel settore dei gas combustibili.

In quanto associazione che comprende membri istituzionali e non, CIG copre con i suoi soci tutta la filiera, dall’import di gas fino a trasporto, distribuzione, stoccaggio, utilizzo, apparecchiature, dispositivi e installazioni. I breve, si occupa di tutto il percorso che va dall’immissione del gas al confine nazionale fino al bruciatore, per quanto riguarda l’utilizzo domestico o industriale, compresa l’evacuazione dei fumi.